Certificazione di handicap
Legge 104/92

L’art. 3 della legge 104/92 definisce: “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative”

L’art. 4 recita: “Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”.

Tale certificazione viene rilasciata dalle apposite Commissioni Mediche presso le proprie ASL di appartenenza.
A chi è riconosciuto sordomuto spetta anche, se richiesta, la certificazione dello stato di handicap. E’ quindi consigliabile barrare il quadratino “certificazione di handicap” oltre a quello di “sordomutismo”, in modo che la Commissione rilasci contemporaneamente le due certificazioni. Nel caso si tratti di un minore, è opportuno richiedere subito la certificazione di handicap in stato di gravità.

Quando la certificazione di handicap viene richiesta in un momento successivo al riconoscimento di sordomutismo e/o minore ipoacusico, si allegherà alla domanda la copia del riconoscimento. Il richiedente sarà comunque riconvocato per una visita da parte della Commissione.

La certificazione di handicap deve essere richiesta per il minore riconosciuto ipoacusico per avere i benefici previsti dalla legge.

CERTICAZIONE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (art. 3, comma 3, legge 104)

Il riconoscimento di “situazione di gravità” è quindi diverso dal semplice riconoscimento di stato di handicap, ed è necessario perché i genitori o i sordi adulti stessi possano avere alcune agevolazioni:

  • prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro (art. 7, legge 1204/1971) o, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino
  • successivamente al compimento del terzo anno di vita, a tre giorni di permesso retribuito mensile.
  • congedo straordinario, legge 388/2000
  • permessi retribuiti per gli adulti sordi lavoratori.
Purtroppo non c’è un collegamento automatico, previsto dalla legge, fra sordomutismo e stato di gravità e quindi non tutte le ASL concedono questo riconoscimento. La Circolare del Ministero del Tesoro n. 34 del 30/3/98 sul problema del riconoscimento dello stato di gravità del “sordomuto”, riconosce lo stato di gravità per i sordomuti in età evolutiva. Superata l’età evolutiva le Commissioni dovranno valutare caso per caso se ci siano o meno i requisiti, mentre la stessa circolare afferma: “Permane, in ogni caso, il riconoscimento del sordomuto quale handicappato, anche quando non in situazione di gravità”.

La Commissione Medica deve effettuare la visita di accertamento entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda e deve rilasciare la certificazione entro 60 giorni dalla visita.

La Regione Lombardia, nella Circolare n. 1405 del 22/12/95, inviata ai Presidenti delle Commissioni ha affermato che il sordomuto è sempre da considerarsi in stato di gravità, sottolineando che va preso in considerazione lo svantaggio sociale e non già la minorazione fisica o sensoriale nella valutazione del grado di handicap.

La domanda per il riconoscimento di handicap in situazione di gravità va presentata alle proprie ASL di appartenenza e viene esaminata dalle apposite Commissioni Mediche.

Ricorso contro il giudizio della Commissione Medica
Nel caso in cui non venga riconosciuto lo stato di gravità e si ritenga di averne diritto, è possibile presentare un ricorso al Ministero del Tesoro, Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di guerra entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 1, comma 8, legge 295/1990). Il ministero, sentito il parere della Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile, entro 180 giorni comunicherà la sua decisione all’interessato, alla Commissione Medica e alla Commissione Medica periferica. Nel caso di mancata risposta, che va intesa come silenzio-dissenso, o nel caso di mancato accoglimento del ricorso, può essere richiesto l’intervento del giudice ordinario, con citazione in giudizio del Ministero del Tesoro.
 
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