Invalidità civile e riconoscimento di minore ipoacusico

Agli effetti della Legge n. 118, art 2, comma 2 “si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo ... che abbiano subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (34%) o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” (Legge 289/1990).

L’invalidità civile può essere richiesta per sordità inferiori ai limiti stabiliti per il sordomutismo. Può naturalmente essere richiesta anche da chi, pur avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento di sordomutismo, rifiuti l’etichetta “sordomuto”. Tuttavia i benefici concessi dal riconoscimento di invalidità civile sono meno favorevoli di quelli previsti dal riconoscimento di sordomutismo.

Minori
Al minore di 18 anni verrà riconosciuto lo stato di “minore ipoacusico”. Questo riconoscimento dà diritto a:

  • indennità di frequenza (se la perdita uditiva supera i 60 dB)
  • fornitura delle protesi (senza limite di perdita uditiva)
  • fornitura dei dispositivi previsti dal Nomenclatore Tariffario (se la perdita uditiva, anche inferiore ai 60 dB, gli consentirà di ottenere la certificazione di “stato di handicap” in base alla legge 104).
Rispetto quindi al riconoscimento di sordomutismo, al minore ipoacusico che abbia i requisiti per tale riconoscimento, vengono riconosciuti sostanzialmente gli stessi benefici; tuttavia per l’indennità di frequenza va ripresentata annualmente la domanda, ed è necessaria una certificazione di handicap in base alla legge 104 per avere diritto alle altre provvidenze. Inoltre, al compimento del 18° anno decade il diritto all’indennità di frequenza e sarà allora necessario richiedere il riconoscimento di sordomutismo per avere l’indennità di comunicazione e la pensione, che sono cumulabili. È per questa ragione che consigliamo di fare attenzione nel compilare il modulo di richiesta di invalidità, barrando la casella “sordomutismo” perché spesso le Commissioni riconoscono lo stato di minore ipoacusico anche quando ci sono i requisiti per ottenere il sordomutismo.

Maggiorenni
Per i maggiori di 18 anni il giudizio della Commissione Medica deve basarsi solamente e necessariamente sulla capacità lavorativa residua, da interpretare come “generica validità psicofisica del soggetto” e verrà riconosciuta una percentuale di invalidità relativa all’entità della perdita uditiva.

In base al Decreto del Ministero della Sanità 5/2/92, alla sordità monolaterale totale è stata attribuita una invalidità del 15%, mentre alla sordità bilaterale totale una percentuale pari al 58%. La “sordità prelinguale” (o sordomutismo) con evidenti dislalie audiogene” viene valutata con una percentuale dell’80%, identica a quella attribuita al sordomutismo. La dizione “sordità prelinguale” è stata introdotta per la prima volta dalla Legge n. 508 del 21/11/ 88 e il DM 5/2/92 richiede che la perdita uditiva sia valutata senza l’uso della protesi acustica.
L’età massima per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile è 65 anni.

La domanda deve essere presentata alla ASL di appartenenza, compilando l’apposito modulo sul quale verrà barrata “Invalidità civile” invece di sordomutismo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti già indicati per il sordomutismo ed anche la procedura per l’ottenimento dell’invalidità civile sarà la stessa. Sarà invece diversa la Commissione Medica nel caso in cui, come avviene per la provincia di Milano, sia stata creata una apposita Commissione Medica Provinciale per la sordità.

L’invalidità civile dà diritto all’assegno mensile di assistenza, erogato per 13 mensilità, agli invalidi civili tra i 18 e i 65 anni non occupati e ai quali sia stata riconosciuta una riduzione delle capacità lavorative superiore al 74%. L’ammontare per il 2001 è di L. 411.420/mese, quindi superiore all’indennità di comunicazione, ma è subordinata ai seguenti altri requisiti: determinati limiti di reddito (L. 7.067.450 per il 2001), cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale. E’ incompatibile con la pensione e con altri trattamenti previdenziali o diretti di invalidità. L’assegno mensile di assistenza non è quindi comparabile alla indennità di comunicazione.

Il riconoscimento di invalido civile dà diritto alla pensione di invalidità e al collocamento obbligatorio, se la Commissione riconoscerà una percentuale di invalidità non inferiore al 45%.

La Legge n. 118 del 30/3/71 ha sancito il diritto alla fornitura delle protesi (art. 3) per gli invalidi civili maggiorenni “...quando l’ipoacusia costituisce una grave menomazione in quanto risultano fortemente compromesse le capacità di comunicazione, l’attitudine lavorativa e la vita di relazione ...” (vedi il capitolo dedicato alla fornitura delle protesi).