Sordomutismo
Legge 381/70

Chi ne ha diritto:
"... il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio" (legge 381 del 26/5/1970, art. 1, comma 2).

Hanno quindi diritto al riconoscimento di sordomutismo:

  • i soggetti maggiorenni (non c’è un limite massimo di età) con perdita uditiva media per le frequenze 500-1000-2000 Hz, uguale o maggiore a 75 dB purché la sordità sia insorta durante l’età evolutiva, che si intende conclusa allo scadere del 12° anno di età (D.M. Sanità 5/2/1992).
  • i soggetti minori di 12 anni con perdita uditiva media per le frequenze 500-1000-2000 Hz uguale o maggiore a 60 dB (D.M. Sanità 5/2/1992), dal compimento del primo anno di vita.
In entrambi i casi l’acquisizione del linguaggio parlato deve essere avvenuta o avvenire in modo innaturale, cioè tramite la rieducazione logopedica, l’utilizzo della protesi acustica o dell’impianto cocleare. La sordità inoltre non deve essere di tipo trasmissivo, né di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, lavoro o di servizio.
In base alla Circolare del Ministero del Tesoro n. 10, 7/6/1993, punto 3, il minore riconosciuto sordomuto, quando raggiunge la maggiore età deve presentare domanda all’ASL o sarà convocato dalla stessa per un nuovo accertamento che verifichi la sussistenza delle condizioni precedentemente citate.

A che cosa dà diritto:
  • indennità di comunicazione (legge 508/1988, art. 4)
  • pensione al compimento del 18° anno (legge 381/1971, art. 1)
  • riconoscimento dello stato di handicap (legge 104/1992)
  • collocamento obbligatorio (legge 68/1999)
  • fornitura e riparazioni della protesi acustica (legge 118/1971 e legge 833/1978)
  • fornitura del DTS e di altri dispositivi previsti dal Nomenclatore Tariffario (legge 833/1978)
  • altre agevolazioni, che possono variare da regione a regione
  • riconoscimento di una invalidità pari all’80%
Che cosa fare per ottenere il riconoscimento:
Il genitore o legale rappresentante, dal compimento del 1° anno di vita, l’audioleso stesso dal compimento della maggiore età deve presentare domanda alla apposita Commissione Medica (legge 295/1990 e regolamento emanato come D.M. Tesoro n. 387/1991), all’interno della quale deve essere presente il medico audiologo o otorino, compilando un apposito modulo, disponibile presso la propria ASL e alla quale deve poi essere presentato. Sul modulo deve essere barrata la casella "sordomutismo": attenzione a non barrare "invalidità civile".
Devono essere allegati:
  • certificati di nascita, cittadinanza italiana, residenza, stato di famiglia (o autocertificazione)
  • esame audiometrico effettuato al momento della diagnosi che permette di determinare la data di insorgenza della sordità, antecedente il compimento del 12° anno di vita
  • esame audiometrico ed impedenzometrico recente effettuato presso una struttura pubblica; nel caso dei bambini è bene anche allegare il risultato dell’audiometria e potenziali evocati (ABR)
  • certificazione specialistica (lo specialista deve attestare in modo dettagliato che la sordità è insorta prima del dodicesimo anno di vita; che il livello di perdita uditiva è uguale o maggiore di 75 dB o 60 per il minore di 12 anni; che la sordità non è di tipo trasmissivo o dovuto a causa psichica; che l’apprendimento del linguaggio è avvenuto in modo innaturale e che quindi, ai termini della legge 381/70, art. 1, comma 2, il paziente risulta "sordomuto".
Tutti i benefici connessi al riconoscimento di sordomutismo decorrono dalla data di presentazione della domanda.
Sia della domanda che di tutta la documentazione è importante avere e conservare una copia.

N.B. Quando si presenta la domanda per il riconoscimento di sordomutismo di un bambino è consigliabile fare contestualmente richiesta di certificazione di handicap in stato di gravità. La Circolare del Ministero del Tesoro n. 34 del 30/3/98 riconosce lo stato di gravità per i sordomuti in età evolutiva: non dovrebbe quindi essere necessaria ulteriore certificazione, anche se spesso viene richiesta.
Per un bambino diagnosticato prima del compimento dell’anno di vita è bene fare subito domanda di riconoscimento dello stato di handicap grave (quella di sordomutismo si farà al compimento dell’anno) per godere subito dei benefici ottenibili con tale riconoscimento.

In base ai documenti prodotti e alla certificazione così stilata la Commissione Medica convoca per la visita ed esamina domanda e documentazione. Non dovrà tenere conto del recupero uditivo ottenuto grazie alla protesizzazione né della qualità del linguaggio acquisito grazie alla riabilitazione (Circolare Ministero del Tesoro n. 32 del 21/7/97).

La legge 295/1990 ha concesso la possibilità di farsi accompagnare ed assistere durante la visita collegiale da un medico di fiducia: è consigliabile avvalersi di questa facoltà nel caso che ci siano dubbi clinici o anamnestici e quando si presenta la domanda in età adulta. Naturalmente lo specialista dovrà essere retribuito da chi ne richiede l’intervento.
Il D.P.R. n. 694/94 ha stabilito che il procedimento relativo all’accertamento di sordomutismo deve concludersi entro 9 mesi dalla visita (art. 1, punto 3), che la Commissione Medica deve fissare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

L’esito dell’accertamento viene comunicato all’interessato tramite lettera raccomandata.

Nel caso la decisione della Commissione non sia condivisa dall’interessato, a termine dell’art.1, 8 del D.M. 387/1991 potrà essere inoltrato un ricorso in carta semplice al Ministero del Tesoro, Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra, Via Casilina 3, Roma entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Dato che l’iter del ricorso è lungo e complesso, in molti casi è consigliabile, trascorsi alcuni mesi, ripresentare la domanda alla propria ASL come aggravamento. Questa soluzione è soprattutto preferibile nel caso di minore cui non sia stato riconosciuto il sordomutismo, ma solamente lo stato di "minore ipoacusico" con diritto di indennità di frequenza.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 112 del 31/3/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali" in attuazione del capo 1° della legge 59/97, è stato trasferito dallo Stato alle Regioni il compito di accertare e concedere le indennità di invalidità. In ogni regione possono quindi essere diversi gli uffici competenti dell’ASL.

Nella Regione Lombardia le domande devono essere presentate ai dipartimenti ASSI della propria ASL di appartenenza. Per la provincia di Milano è stata istituita una Commissione Medica Provinciale apposita per il riconoscimento del sordomutismo e altrettanto dovrà avvenire a breve nelle altre province lombarde.

Accertamento o visita di verifica nel portatore di impianto cocleare
Il godimento dei diritti acquisiti o il riconoscimento della condizione di sordomutismo non può essere modificato nel paziente che utilizza l’impianto cocleare.
Il D.M. 527/1992, che prende in esame le procedure per il riconoscimento di sordomutismo, afferma chiaramente che la valutazione del grado di ipoacusia e il calcolo del punteggio vanno sempre effettuati a orecchio nudo, cioè senza protesi e quindi per analogia senza impianto cocleare.
Nessuna circolare ministeriale o regionale ha poi affermato che il sordo portatore di impianto cocleare è da considerarsi guarito dalla sordità. Contro il giudizio, in questo caso illegittimo, della Commissione Medica che ha ritenuto di sospendere o non concedere i benefici richiesti, si ha diritto quindi a fare ricorso.
 
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